NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CARTA D'IDENTITA'.
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CARTA D'IDENTITÀ.
Con D.L. 13 maggio 2011, n.70 è stato soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta di identità, precedentemente fissato in anni quindici.
In particolare, è previsto che la carta d'identità rilasciata ai minori di anni tre abbia una validità di tre anni, mentre quella rilasciata ai minori di età compresa fra i tre ed i diciotto anni abbia una validità di cinque anni.
Al fine del rilascio ai minori della carta d'identità valida per l'espatrio, è necessario l'assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre che la dichiarazione di assenza di motivi ostativi all'espatrio, ai sensi dell'art. l del D.P.R. n. 649/1974.
Le nuove disposizioni prevedono inoltre che per il minore di anni quattordici, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio sia subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato - su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura o dalle autorità consolari - il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato, analogamente a quanto previsto per il cd. lasciapassare ed il passaporto.
Per agevolare i controlli, si consiglia ai genitori del minore o chi ne fa le veci, di munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (es. certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità).
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